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4 set 2007

interrogazione dossi artificiali presentata in data 06.07.2007




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Al Signor Sindaco
del Comune di Castel Gandolfo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Realizzazione di dossi artificiali su strade principali. Fonte di pericolo e insicurezzaper i cittadini.

PREMESSO che ormai le strade di Castel Gandolfo (come segnalato da alcuni cittadini delle frazioni di Mole e Pavona) stanno diventando veri percorsi di guerra per la cattiva abitudine di costellarle di quei "salti" chiamati DOSSI ARTIFICIALI. L’amministrazione continua a predisporre dossi stradali incurante della vigente normativa italiana. Dossi di altezza eccessiva (anche più di 15 cm) e soprattutto pendenza spropositata (circa il 30% che li rende simili a dei gradini) che diventano più pericolosi che utili.

PRESO ATTO che ultimamente (da oltre un mese) sono stati predisposti altri due "rallentatori di velocità" (dossi artificiali), a distanza ravvicinata l’uno dall’altro, lungo Via S. Spirito (all’incirca all’altezza dell’ingresso ai campi da golf – GOLF RESORT);

RITENUTO che tale ennesima decisione è da ritenersi INSPIEGABILE poiché non rispetta quanto previsto dal Codice della Strada. Come è ben noto via S. Spirito, grazie al valido collegamento con la Nettunense, è diventata un’arteria importante per chi vuole evitare il traffico cittadino e gli incroci regolati dai semafori.Questa via è quindi di rilevante utilizzo, e può considerarsi, a ragion veduta, "percorso preferenziale" e alternativo per le ambulanze che provengono dall'Ospedale di Albano Laziale o devono raggiungere il nosocomio nel più breve tempo possibile.Lo stesso discorso si può estendere ai veicoli dei Vigili Del Fuoco. Immaginate le difficoltà di una autobotte degli stessi che deve superare quei veri e propri "ostacoli".Altrettanto grave è, a nostro avviso, la dimenticanza relativa al transito dei mezzi delle Forze dell’Ordine che risulterebbero fortemente penalizzati nelle circostanze di pronto intervento.

LETTA la normativa di riferimento su dossi e rallentatori. A tal proposito:Il Codice della Strada (D.L 285/1992), all’art. 3, (Definizioni), comma 41, definisce il dosso: “RACCORDO CONVESSO (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale.Tratto di strada con andamento longitudinale convesso”.Il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992, come modificato dal DPR 610/96), all’art. 179 (art. 42 Cod. Str.) prescrive per i rallentatori di velocità al comma 5:“I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”.L’art. 179 del Regolamento di attuazione del Codice, per i dossi realizzati in opera prescrive:limite di velocità di 30 km/h;lunghezza minima di 1,2 m (non sono posti dei massimi per la sua estensione);altezza massima di 7 cm.visibilità degli stessi sia di giorno sia di notte.4. L'art. 3, punto 58 del CdS definisce Strada Residenziale la zona urbana in cui vigono particolariregole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accessodagli appositi segnali di inizio e fine.La direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n.301,al punto 5.6 tratta degli impieghi non corretti della segnaletica stradale complementaree ricorda che “il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro colloca-zione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi nonne ha disposto la rimozione.”

TENUTO CONTO che non sempre i dossi sono una soluzione efficace per garantire la moderazione del traffico e la sicurezza degli utenti deboli della strada o dei cittadini che li richiedono. Occorre infatti fare attenzione ai limiti di utilizzabilità di tali dispositivi, e soprattutto al tipo di strada su cui essi sono installati.

CONSIDERATO che nell'ambito della realizzazione dell'opera in trattazione esistono anche irregolarità tecniche e provo a farne un elenco:1) il segnale di pericolo verticale che dovrebbe indicare la presenza dei dossi è inesistente da ambeduei lati;2) non esiste alcun segnale di preavviso;3) il dosso stesso è poco visibile a causa del colore del materiale impiegato per il dispositivo identico aquello del piano viabile (asfalto);4) il limite di velocità non esiste da nessuno dei due lati e quindi i dossi sono a tutti gli effetti fuorinorma;5) l'altezza dei dossi supera abbondantemente il limite massimo previsto dalla norma e pertanto questidispositivi sono FUORILEGGE. 6) la realizzazione del dosso stesso e il tipo di materiale impiegato (asfalto), incrementanosicuramente il rumore prodotto dal traffico sulla strada. Si ricordano i limiti imposti dalla legge alle emissioni sonore in area urbana (DPCM 10 Marzo 1991).


POSTO che risulta assurdo non concedere lo spazio necessario per la circolazione delle biciclette in quanto non essendoci piste ciclabili il passaggio sui dossi artificiali, completamente illegali, rappresenta un serio pericolo per gli utenti.Nella circostanza, purtroppo, si è costretti a sottolineare la leggerezza con cui l'Amministrazione ha intrapreso iniziative che si sono rivelate LESIVE per la cittadinanza ignorando i contenuti di quanto previsto dal Codice della Strada. Almeno in questa circostanza, appaiono purtroppo evidenti le lacune, in fatto di politiche per la viabilità, dell’Amministrazione.

RIBADITO che i segni lasciati dai veicoli sulla carreggiata sono testimonianza di un’ inadeguatezza dell’opera che è solo fonte di pericolo e rischio oggettivo per la sicurezza stradale. Le tracce delle frenate sulla pavimentazione (presenti all’atto del sopralluogo) testimoniano una scarsa percepibilità dell’opera e l’effetto sorpresa per gli automobilisti, motociclisti e ciclisti. L’inizio di scarnificazioni della carreggiata a valle del dosso indicano l’effetto di lancio verticale delle rampe del dosso amplificate dalla velocità reale dei veicoli in quel tratto di strada. L’opera mentre nulla aggiunge alla sicurezza dei pedoni, è sicuramente pericolosa per la sicurezza della guida, riducendo la controllabilità del veicolo a causa della presenza del dosso.

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:

§ se è a conoscenza della fattispecie specifica e più in generale dell’esistenza di altri dossi illegali sparsi soprattutto nel territorio delle frazioni di Mole e Pavona;
§ se ed entro quando, prima che un incidente trasformi il rischio in sinistro e prima che l’ammaloramento dei materiali crei danni maggiori alle persone e alle cose, intenda provvedere all’immediata rimozione dei dispositivi situati in via S. Spirito, o alla loro sostituzione con una più idonea e sicura sistemazione e segnalazione, in seguito alla palese situazione di ILLEGALITA' e PERICOLOSITA' di tali dispositivi;§ l'installazione dei dossi ILLEGALI in trattazione e di altri eventualmente situati sul territorio comunale, che "osiamo" definire DELETERIA e IRRAZIONALE, quanto ha contribuito ad aumentare la "bolletta" delle spese e se responsabilmente non debba essere considerata vero e proprio SPERPERO di danaro pubblico;
§ se ed entro quando intenda procedere alla messa a norma degli altri dossi artificiali eventualmente esistenti sul territorio comunale (comprese le frazioni);
§ se ed entro quando intenda avviare una reale, concreta e necessaria opera di miglioramento della circolazione e sicurezza stradale dei cittadini, finalizzando concretamente i proventi iscritti nel bilancio 2007, ammontanti a euro 125.000,00, scaturenti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Ed invero l’art. 208 del D.Lgs. 285/92 dispone che i proventi delle sanzioni in parola sono devoluti per il miglioramento della circolazione sulle strade, per il potenziamento ed il miglioramento della segnaletica stradale e per la redazione dei piani urbani di traffico, per la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica e, in misura non inferiore al 10%, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani disabili;§ se e quando intenda riappropriarsi del proprio ruolo educativo che gli compete e a cui sembra, almeno in queste circostanze, aver rinunciato. Con la messa in opera di tali dossi artificiali (contrari ad ogni previsione normativa) l’amministrazione della città non si è offerta come modello da imitare, attraverso adeguate politiche rispettose della legalità di tale suggestione, da essere interiorizzate ed attuate dal privato cittadino. La testimonianza educativa della pubblica amministrazione può e deve continuare ad esercitare un potere di indirizzo delle abitudini e degli stili di vita della popolazione.Si richiede risposta scritta al Consiglio.

Castel Gandolfo, 06 luglio 2007

IL/I CONSIGLIERE/I PROPONENTE/I
(DALESSANDRO Raffaele)
(CELSI Maurizio)
(DE ANGELIS Alberto)

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