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7 set 2007

Mozione su trasparenza e accesso informatizzato su internet ai documenti di Giunta e del Consiglio Comunale


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Al Signor Sindaco del
Comune di Castel Gandolfo


M O Z I O N E

Oggetto: trasparenza e accesso informatizzato in rete civica (internet) ai documenti di Giunta

e del Consiglio Comunale.


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
L’art. 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “Diritto di accesso e di informazione” al punto 1 cita “tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione..….” e che al punto 2 vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione demandando comunque ad apposito regolamento;
L’art. 41 (partecipazione dei cittadini) dello Statuto del comune di Castel Gandolfo stabilisce, tra l’altro, che il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione;
L’art. 51 (svolgimento dell’attività amministrativa ) dello Statuto del Comune di Castel Gandolfo prescrive, tra l’altro, che il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione e di semplicità delle procedure;

RILEVATO CHE
le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, atti fondamentali del Comune e inseriti nella rete civica (sito internet), sono pubblicati solo con i titoli, in quanto non viene visualizzato il testo delle stesse deliberazioni, né tanto meno i documenti eventualmente allegati;
anche le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze ecc., non sono pubblicate sul sito, pur costituendo atti rilevanti dell’esercizio dell’attività e del sindacato ispettivo dei Consiglieri, attraverso i quali i cittadini possono percepire e controllare l’attività svolta dai propri rappresentanti eletti in Comune;
la mancata pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nonché degli altri documenti sopra menzionati nella rete impedisce il libero accesso informatizzato agli stessi e la compiuta trasparenza degli atti del Comune;

TENUTO CONTO CHE
nel corso degli ultimi anni sono intervenute importanti innovazioni legislative volte a ridisegnare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, sottraendo quest’ultimo da una condizione di sudditanza nei confronti del potere pubblico ed aumentandone nel contempo gli strumenti di tutela, conoscenza e di intervento attivo culminati nel principio della trasparenza amministrativa di cui alla legge nr. 241/1990;
i principi di pubblicità e trasparenza della P.A. sono stati in seguito ribaditi anche dalla legge 7 giugno 2000 nr. 150 recante la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni“ laddove tra i Principi Generali enunciati agli artt. 1 e 2 viene disposto che le attività di informazione e di comunicazione della P.A. sono finalizzate, tra l’altro, a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento e sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso le strutture informatiche;

CONSIDERATO
che, per quanto riguarda i mezzi utilizzabili per rispettare i suddetti principi di trasparenza e pubblicità, è utile fare riferimento al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” ed in particolare i seguenti articoli:

Ø art. 2 che, nel definire le finalità della norma, dispone che lo Stato deve assicurare tra l’altro la disponibilità, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale ed agisce a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Ø art. 12 che, disciplinando le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, dispone che:
- le PP.AA. utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione (comma 1);
- le PP.AA. adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni (comma 2).
Ø ma soprattutto l’art. 9, rubricato per l’appunto “Partecipazione democratica elettronica”, che introduce un importante principio, disponendo che lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi;


IMPEGNA IL SINDACO:

1. a predisporre e attivare ogni utile iniziativa per l’inserimento e la visualizzazione del testo delle delibere (di Giunta e di Consiglio) mozioni, interrogazioni, interpellanze, ecc. nella rete civica (internet), assicurando l’informazione informatizzata sull’attività del Comune e garantendo la piena trasparenza dell’azione amministrativa, basilare per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa dell’Ente;
2. a riferire al Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’approvazione della presente mozione.

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A procedere nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento per la comunicazione al Consiglio Comunale da parte del Sindaco sui punti sopra indicati.


Castel Gandolfo, 07 settembre 2007


IL CONSIGLIERE PROPONENTE
(DALESSANDRO Raffaele)

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