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8 apr 2008

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: come si VOTA




Il 13 e il 14 aprile si vota per le elezioni amministrative in otto province e 426 comuni (di cui nove capoluoghi di provincia). Alle urne anche in Sicilia e Friuli Venezia Giulia per il rinnovo dei consigli regionali e dei presidenti.
Elezioni provinciali (scheda verde) Si vota tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia: in tal modo, il voto si intende attribuito solo al predetto candidato presidente. Tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo a uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo del candidato medesimo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere che al candidato alla carica di presidente collegato. Tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo: in tal modo, il voto si intenderà attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Elezioni comunali (scheda azzurra) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra), si vota così: tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco; tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato; tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata; tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (cosiddetto "voto disgiunto").
Voto di preferenza L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l’elettore non si sia avvalso della facolà di voto disgiunto, cioè della facolà di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra), si vota così: tracciando un solo segno di voto sul nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco; tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata. L’elettore potrà manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga stampata sotto il contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato stesso appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima.

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